Impianti tecnologici
Il corretto dimensionamento degli impianti tecnologici all'interno dei moderni edifici è condizione necessaria per un corretto risparmio energetico ed un proficuo impiego degli investimenti di denaro.
Affidarsi totalmente alla libera iniziativa degli installatori, ancorché validi e preparati è in alcuni casi vietato dalla legge e, negli altri casi, fonte di problemi di difficile soluzione nella fase di installazione dell'impianto.
Consultare un progettista di impianti consente inoltre di predisporre in anticipo un piano dettagliato degli adempimenti necessari per la corretta redazione del progetto architettonico, in modo da evitare intoppi burocratici o spese non previste che, se affrontate nel momento meno opportuno, sono sempre causa di attriti fra committenti, progettisti ed installatori.
Lo studio si rivolge con i propri servizi a:
- Utenti finali
- Progettisti architettonici come Architetti, Geometri, Ingegneri Edili ecc.
Servizi collegati:
Progetto impianti elettrici
Collaudo impianti elettrici
Si sviluppano progetti per impianti di media e bassa tensione ad utilizzo:
- industriale (industrie manifatturiere tessili, meccaniche, calzaturiere; tipografie; stampaggio materie plastiche; ecc...),
- terziario (ristoranti; alberghi; scuole; ospedali; case di cura; ambulatori medici privati; conventi; uffici direzionali; centri commerciali; aeroporti; campeggi; porti; parchi divertimenti, locali di pubblico spettacolo ecc...)
- agricolo (incubatoi; allevamenti di animali; serre ecc.)
- civile (abitazioni; villette a schiera; condomini; case rurali; ecc.,)
E' necessaria una corretta progettazione degli
impianti effettuata da professionisti iscritti negli albi professionali
per certe tipologie di impianti ritenuti di concezione più complessa e
rischiosa.
RIFERIMENTI NORMATIVI
LEGGE 5 MARZO 1990, N. 46 - ART. 6 D.P.R. 6 DICEMBRE 1991, N. 447 - ART. 4
La progettazione è obbligatoria:
- per gli impianti elettrici di edifici residenziali, solo per utenze di potenza più rilevante (superiore a 6 kW per le utenze condominiali comuni o di superficie superiore a 400 m2 per tutte le altre);
- per tutti gli impianti industriali di bassa tensione o alta tensione, tranne che per quelli in bassa tensione di superficie più limitata, inferiore a 200 m2, e quindi di tipo più semplice;
- per tutti gli impianti elettrici di ambienti particolari, quali quelli per uso medico o con pericolo di esplosione e di incendio; il Regolamento prescrive il progetto in questi casi in quanto oggetto di normative CEI particolari, per l'individuazione di questi ambienti si può fare riferimento alla tabella allegata.
Per una sicura determinazione dell'obbligo di progetto stampare e consultare la tabella in formato pdf (occorre acrobat reader) che si può scaricare nell'apposita pagina download.
Il progetto a regola d'arte previsto in base alla Legge 46/90 deve contenere tutti gli elementi utili alla caratterizzazione e realizzazione successiva dell'impianto e, a tal fine, deve essere redatto secondo la buona tecnica professionale e secondo le relative Guide CEI. In particolare in base alla GUIDA CEI 0-2 "Guida per la definizione della documentazione di progetto degli impianti elettrici".
E' necessaria una realizzazione dell'installazione effettuata secondo la regola d'arte ed accompagnata da una dichiarazione di conformità rilasciata dall'impresa installatrice.
RIFERIMENTI NORMATIVI
Tutti gli impianti elettrici devono essere realizzati a regola d'arte, si considerano a regola d'arte gli impianti realizzati seguendo le direttive delle norme CEI ed UNI in vigore al momento dell'installazione.
La Legge 46/90 impone inoltre l'abilitazione dell'installatore presso gli organismi preposti
(commissioni provinciali per l'artigianato per le imprese artigiane o commissione nominata dalla giunta della camera di commercio per le altre imprese) ed il rilascio obbligatorio della dichiarazione di conformità al termine dei lavori, la dichiarazione di conformità deve essere corredata da allegati che devono rispettare quanto effettivamente eseguito dall'installatore.
La Legge 46/90, nel caso degli impianti elettrici, si applica a:
Il nostro studio, su richiesta del committente, si occupa di verificare la corretta installazione dell'impianto e di produrre tutta la documentazione che dimostra l'avvenuta corretta manutenzione e verifica dell'impianto come richiesto dalla Legge.
In particolare segue un elenco delle tipologie di impianto che devono essere vericate periodicamente in base alle disposizioni normative:
| Luogo o attività |
Oggetto della verifica |
Rif. legislativo e/o normativo |
Periodicità |
| Attività turistico alberghiere |
Impianti elettrici |
DM 09/04/1994 |
Non specificata |
| Edifici di interesse storico e artistico destinati a biblioteche e archivi |
Impianti elettrici e presidi antincendio |
DM 30/06/1995
CEI 64-15
|
* Ill. di sicurezza — 1 mese
* Int. differenziali posti a protezione dei
componenti soggetti a tutela (tasto di prova) — 1 mese
* Int. differenziali (tasto di prova) — 6 mesi
* Sorgenti di energia di sicurezza — 6 mesi
* Esame a vista
generale — 1 anno
* Esame a vista impianto di terra — 1 anno
* Continuità del conduttore di protezione — 1 anno
* Stato originario dei quadri — 1 anno
* Int. differenziali (prova strumentale) — 3 anni
* Misura dei livelli di illuminamento — 3 anni
* Misura della resistenza di terra — 3 anni
* Verifica degli apparecchi oggetto di tutela — 3 anni
|
| Edifici di interesse storico
artistico destinati a musei, gallerie, esposizioni e mostre |
Impianti elettrici e presidi
antincendio |
DM 20/05/92
CEI 64-15
|
* Ill. di sicurezza — 1 mese
* Int. differenziali posti a protezione dei
componenti soggetti a tutela (tasto di prova) — 1 mese
* Int. differenziali (tasto di prova) — 6 mesi
* Sorgenti di energia di sicurezza — 6 mesi
* Esame a vista
generale — 1 anno
* Esame a vista impianto di terra — 1 anno
* Continuità del conduttore di protezione — 1 anno
* Stato originario dei quadri — 1 anno
* Int. differenziali (prova strumentale) — 3 anni
* Misura dei livelli di illuminamento — 3 anni
* Misura della resistenza di terra — 3 anni
* Verifica degli apparecchi oggetto di tutela — 3
anni
|
| Edilizia scolastica |
Impianti elettrici |
DM 26/08/92
CEI 64-52
|
* Efficienza degli apparecchi di emergenza
autonomi — 6 mesi
* Prova degli int. differenziali (tasto di prova)
— 6 mesi
* Impianti di sicurezza — 6 mesi
* Esame a vista dell'impianto — 3 anni
* Integrità degli isolamenti e delle connessioni —
3 anni
* Prova di continuità — 3 anni
* Int. differenziali (prova strumentale) — 3 anni
|
| Attività ove sono impiegati
lavoratori subordinati o ad essi equiparati |
Impianto di terra |
DPR 547/55 |
Impianto di terra — 2 anni (5 anni
per quelli degli enti distributori) |
| Impianti sportivi |
Impianti elettrici |
DM 18/03/96 |
Non specificata |
| Locali di pubblico spettacolo e
intrattenimento |
Impianti elettrici |
DM 19/08/96
CEI 64-8/7
|
* Funzionalità delle sorgenti di
energia e dell'impianto di sicurezza — prima dell'inizio quotidiano
degli spettacoli
* Efficienza ed autonomia degli impianti di
sicurezza — 6 mesi
* Ispezione di tutto l'impianto elettrico — 1 anno
|
| Le attività rientranti nel DPR 547/55
art. 36 - 38 - 39 e DM 689/59 |
Impianto di protezione contro le
scariche atmosferiche |
DPR 547/55
DM 12/09/59
|
Impianto di protezione contro le
scariche atmosferiche — 2 anni |
Locali adibiti ad uso medico o
assimilabili
(ad es. centri estetici o locali per fisioterapia)
|
Impianti elettrici |
CEI 64-8/7 |
* Prova funzionale dei dispositivi di
controllo dell'isolamento — 6 mesi
* Controllo delle tarature dei dispositivi di
protezione regolabili — 1 anno
* Misure per verificare il collegamento
equipotenziale supplementare — 3 anni
* Prova funzionale dell'alimentazione dei servizi
di sicurezza con motori a combustione: prova a vuoto — 1 mese; prova a
carico — 4 mesi
* Prova funzionale dell'alimentazione dei servizi
di sicurezza a batteria — 6 mesi
* Prova di intervento Int. differenziali — 1 anno
|
| Luoghi con pericolo di esplosione |
Impianti elettrici nei luoghi con
pericolo di esplosione per la presenza di gas (non vale per le miniere)
|
CEI 31-34 |
Non specificata |
|